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    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione

    LE UNITA’ DA DIPORTO

    CLASSIFICAZIONE

    ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE

    LICENZA DI NAVIGAZIONE

    Classificazione

    La navigazione da diporto è quell’attività che si svolge con natanti, imbarcazioni, velieri e navi per scopi sportivi o ricreativi, senza finalità di lucro. A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.

    NATANTI

    • le unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto fino a mt. 7,50;

    • le unità a vela con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza f.t. fino a mt. 10,00.

    IMBARCAZIONI

    • le unità a motore aventi una lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a 24,00 mt.;

    • le unità a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza superiore a 10,00 mt. E fino a 24,00 mt.

    NAVI

    • le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi lunghezza f.t. superiore a mt. 24.

    Abilitazione alla navigazione

    Il 17 giugno 1998 è entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CEE, approvata con Decreto Legge 436/1996. Da tale data le unità da diporto aventi una lunghezza compresa tra 2,50 mt e 24 mt., per poter essere commercializzate devono riportare la marcatura CE cioè devono essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo scafo (come avviene per gli autoveicoli ) che riporta tutti i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e specificatamente: il codice costruttore; il paese di costruzione, il numero di serie unico, l'anno di costruzione, l'anno del modello,. il nome del costruttore, la Marcatura CE, la portata massima consigliata dal costruttore, il numero delle persone che può trasportare, la categoria di progettazione ( A; B, C o D); riferita alle caratteristiche costruttive e alla distanza dalla costa in cui l'unità è abilitata a navigare. La normativa comunitaria ha delineato un sistema regolamentato atto a garantire l'immissione in commercio di unità da diporto conformi ai requisiti; essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori. La categoria di progettazione, contraddistinta con le lettere A,B.C.D. è determinante per il diportista per stabilire i limiti e le condizioni meteorologiche entro i quali l’unità può navigare in sicurezza . L’art. 12 della legge 413/98 , modificando la precedente normativa, ha di fatto abolito l’abilitazione alla navigazione finora conosciuta che faceva riferimento alla distanza dalla costa; le unità con marcatura CEE possono essere utilizzate solo in condizioni meteo marine (di vento e di mare) non superiori a quelle di progettazione. La valutazione degli elementi meteorologici è effettuata direttamente dal conduttore che ne assume anche la responsabilità .

    IMBARCAZIONI DA DIPORTO

    Pertanto in relazione alla categoria di progettazione, le imbarcazioni sono abilitate per le seguenti specie di navigazione:

    a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

    b) di altura (è la navigazione svolta oltre le 20 miglia dalla costa) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);

    c) litoranea (fino a 6 miglia) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);

    d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D).

    La certificazione di idoneità alla navigazione per le imbarcazioni munite di Marcatura CEE è rilasciata ai cantieri costruttori dagli organismi notificati alla commissione europea o autorizzati dallo stato ad espletare le procedure di valutazione della conformità (Registro Italiano Navale – R.i.N.a). La dichiarazione di conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante.

    Note illustrative:

    la "certificazione" è l’atto che attesta che un prodotto, un servizio, o un sistema organizzativo aziendale è conforme ad una norma di specifica tecnica o regolamentare. La certificazione è rilasciata da un Ente Tecnico autorizzato detto organismo di certificazione;

    la "dichiarazione di conformità" è l’atto mediante il quale il produttore dichiara, sotto la sua personale responsabilità , che un prodotto o servizio da lui reso, è conforme ad una data specifica tecnica.

    In attesa della definitiva riorganizzazione degli organi centrali e periferici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la licenza di navigazione continua ad essere rilasciata dagli Uffici Marittimi (le Delegazioni di Spiaggia se autorizzate), per le unità appartenenti alle categorie A e B e dagli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile per quelle della categoria C. Per le unità della categoria C il documento è rilasciato sia dagli Uffici Marittimi che da quelli della Motor. Civ.. .

    NATANTI DA DIPORTO

    I natanti da diporto costruiti dopo il 17 giugno 1998 sono abilitate per le seguenti specie di navigazione, in relazione alla categoria di progettazione:

    entro 12 miglia dalla costa, se appartenenti alla categoria di progettazione A e B ( da notare che i natanti di categoria B, possono navigare nei limiti di vento e di mare indicati per tale categoria);

    entro 6 miglia dalla costa, se appartenente alla categoria di progettazione C, in condizioni meteo marine di vento fino a forza 6 e mare fino a molto mosso;

    in acque protette se appartenenti alla categoria di progettazione D in condizioni meteo marine di vento fino a forza 4 e mare fino a poco mosso ( per navigare nelle acque marittime è necessario consultare le ordinanze locali)

    Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza , per le imbarcazioni "senza Marcatura CE", continua a trovare applicazione la vecchia normativa di cui alla legge 50/71 e succcessive modificazioni per quanto concerne l’abilitazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa e senza alcun limite. Per navigare con tali unità pertanto non è necessario conoscere i requisiti di sicurezza e la categoria di progettazione, in quanto tali requisiti sono esclusivi delle unità con il marchio CE. I natanti da diporto, costruiti in base alla legge 50/71( con esclusione di quelli da spiaggia denominati jole , pattini, sandolini, mosconi, pedalò ecc. disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare entro 12 miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere munite nella certificazione di omologazione e della dichiarazione di conformità, che deve essere tenuta a bordo.

    Licenza di navigazione
    Per le unità da diporto che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l’unità alla navigazione è la licenza di navigazione. Essa viene rilasciata dal Capo del compartimento all’atto di iscrizione nei registri; nel documento sono indicate le caratteristiche tecniche dell’unità , quelle del motore installato a bordo (solo per i motori entrobordo o entrofuoribordo), la sigla e il numero di iscrizione(cui vanno riferiti i fatti giuridici), la specie di navigazione che può essere effettuata il numero delle persone componenti l’equipaggio e quelle che complessivamente possono essere trasportate. Sono inoltre indicati il proprietario, l’armatore, i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche, pignoramenti, ecc.) nonchè gli estremi di rilascio del certificato di sicurezza.

    Alle imbarcazioni da diporto, anche se sprovviste della "Marcatura CEE", l’ufficio di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione, rilascia la licenza di navigazione ed il certificato di sicurezza sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico rilasciata da un organismo tecnico (R.I.Na.).

    In caso di smarrimento o di distruzione, il duplicato della licenza di navigazione va richiesto allo stesso Ufficio di Iscrizione.

    Le licenze che abilitano alla navigazione le unità appartenenti alle categorie A e B sono rilasciate dagli Uffici marittimi; la licenza che abilita alla navigazione le unità appartenenti alla categoria C è rilasciata dagli Uffici Marittimi o dagli Uffici della M.C.T.C., quelle appartenenti alla categoria D dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C.

    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione

    LA PATENTE NAUTICA

    OBBLIGO DELLA PATENTE NAUTICA

    PROCEDURA PER OTTENERE LA PATENTE

    MOTIVI CHE NE PROVOCANO LA SOSPENSIONE

    MOTIVI CHE NE PROVOCANO LA REVOCA

    Obbligo della patente nautica

    1. Per i natanti (compresi gli acquascooter): a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 kw o a 40,8 CV (1 KW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata: - superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi; - superiore a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo; - superiore a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo; - superiore a 2000 cc, se diesel. b) quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa; 2. Per le imbarcazioni a motore, a vela con motore ausiliaria e motovelieri, aventi caratteristiche e potenze superiori a quelle indicate al precedente punto 1, a), nonchè quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa; per la navigazione entro 6 miglia dalla costa. 3. Per le navi da diporto : sempre; Per il comando delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni) è richiesta una delle patenti previste dalla legge sulla nautica in relazione alla navigazione effettivamente svolta, senza tener conto dell'abilitazione dell'unità. Quindi, chi è in possesso di una patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa può assumere il comando di un'imbarcazione da diporto (non di una nave) abilitata oltre tale limite purchè la navigazione si svolge entro le dodici miglia dalla costa. 4.Per i natanti e le imbarcazioni sono previsti solo due tipi di abilitazioni, non più con riferimento alle caratteristiche tecniche dell'unità (a vela o a motore), ma solo in relazione alla distanza dalla costa. Le nuove patenti abilitano: a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) alla navigazione senza alcun limite;

    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione
    Procedura per ottenere la patente

    a) L'apposita domanda va presentata in duplice copia all'Autorità marittima o anche agli Uffici Provinciali della MCTC, per la patente entro 12 miglia dalla costa. b) La seconda copia della domanda vistata dall'Ufficio che la riceve, costituisce autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo delle unità da diporto per la quale si richiede la patente. L'autorizzazione è valida tre mesi e può essere prorogata per un periodo di pari durata. c) Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, il candidato deve dare la propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione) presso l'ufficio dove ha presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni di pagamento delle tasse e dei tributi previsti. d) Nei successivi 45 giorni dalla prenotazione (è bene farla per iscritto, anche a mezzo fax) i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame e, se dichiarati idonei, ottenere la patente al termine delle prove stesse. I candidati che non hanno superato l'esame, teorico o quello pratico, possono ripetere la prova, una sola volta, senza dover pagare ulteriori tasse o tributi. Per dare la certezza di avere la patente entro il termine stabilito è previsto che presso le Autorità marittime possono operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato. e) Le commissioni di esame possono operare anche fuori sede. In tal caso le scuole nautiche che hanno più di dieci candidati, a proprie spese, devono richedere alla competente Autorità marittima o della MCTC, che gli esami vengano fatti presso le loro sedi. f) L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia, mentre gli esaminatori sono due per le patenti senza alcun limite. La commissione è integrata dall'esperto velista, nel corso della prova pratica. Nel corso di patente limitata la prova pratica viene effettuata con un'unità a motore. g) La prova pratica per il conseguimento della patente entro 12 miglia è svolta con un'unità da diporto (può essere anche un natante) a vela con motore ausiliario, riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Nel caso di patente limitata al solo motore, la prova è svolta con un'unità a motore. h) Per la navigazione senza alcun limite vale quanto detto in precedenza con la variante che la prova deve essere effettuata con un'unità iscritta nei registri abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente. i) La prova pratica per la patente per nave da diporto, in caso di indisponibilità di una nave, può essere svolta con una imbarcazione di lunghezza non inferiore a venti metri. l) Le vecchie patenti nautiche, per il comando di unità da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia. m) Le vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con motore ausiliario abilitano al comando di unità da diporto a motore, a vela con m.a. e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa. n) Le vecchie patenti che abilitano al comando di unità da diporto a motore, sono valide solo per la condotta di tali tipologie unità, per i nuovi limiti di navigazione. E' prossima la fornitura dei nuovi modelli di patenti alle Autorità marittime periferiche. o) Alla sostituzione delle vecchie patenti provvede l'ufficio marittimo o della MCTC in occasione della convalida della patente stessa. p) Per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio al proprio domicilio di un talloncino autoadesivo, a similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche. Per dare attuazione alla nuova procedura, è in corso la fornitura degli appositi modelli alle Autorità marittime interessate da parte del P.G.S.. Nel frattempo però le patenti nautiche continuano ad essere rinnovate con l'osservanza della precedente normativa. p) Le patenti nautiche (a vela ed a motore) rilasciate con documenti separati, all'atto della convalida devono essere unificate. q) Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state istituite le "scuole nautiche", che per operare devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, che ne ha anche il controllo amministrativo. r) Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317,1995, possono richiedere l'autorizzazione alla competente regione purchè abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche, strumenti nautici, insegnanti qualificati e abbiano la disponibilità di unità da diporto corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. Nel frattempo in attesa della normativa regionale le scuole nautiche continuano ad operare presso gli Uffici marittimi, con le norme vigenti.

    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione
    Motivi che ne provocano la sospensione

    1. La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o dalla M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici . In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psico-fisica. 2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi: a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni; c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del medesimo comma. 4. La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente. autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato provvedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivatati dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro Il del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto tramite il proprio comando o ufficio, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevuti gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il. Giudice con la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione. 8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro.

    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione
    Motivi che ne provocano la revoca

    1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o della navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici, ovvero non sia più in possesso dei previsti requisiti morali. 2. I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.

    Il Nuovo Codice Unico della Navigazione

    MOTORI MARINI

    CERTIFICATO D' USO DEL MOTORE

    Il certificato d'uso del motore è obbligatorio per tutti i motori f.b di qualsiasi potenza da installare a bordo dei natanti e delle imbarcazioni e per quelli entrobordo ed entrobordo da installare sui natanti da diporto (il documento non è previsto per i motori e.b ed e.f.b. installati sulle navi e le imbarcazioni , in quanto i dati tecnici sono riportati nella licenza di navigazione dell'unità ). Nel certificato assume particolare rilevanza la potenza in KW e CV e la cilindrata del motore ai fini della obbligatorietà o meno della patente nautica. Il certificato va richiesto all'autorità marittima (solo capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi) o all'ufficio provinciale della M.C.T.C. La documentazione da presentare à indicata nell'allegato__________ sia per i motori di tipo omologato (costruiti in serie) che per quelli costruiti in singolo esemplare, (non appartenente a serie omologata). In caso di smarrimento del documento, il duplicato va richiesto allo stesso Ufficio che ha provveduto al rilascio. La domanda e la documentazione sono riportati negli Allegati _____________ a seconda che il nuovo documento debba essere rilasciato dall'Autorità Marittima o dagli Uffici provinciali della M.C.T.C. Nota: si ricorda che per la navigazione tra i porti nazionali, il documento deve essere tenuto a bordo in fotocopia autenticata. L'originale è sempre prudente tenerlo a casa.

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    BARCA IN LEGNO DI LUPO DI MARE




    SULL' ISOLA DI PONZA NOLEGGIO BARCHE LUPO DI MARE
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